La legge siamo noi
Capitolo I
Ove restassero ,come resteranno le due eccezionali Giudici Senesi Scarselli e Serrao ,ove non dichiarassero improcedibili le opposizioni , nonostante la richiesta di assegnazione dei termini di cui all’art. 183 c.p.c., comma 6, inviteranno le parti a precisare le conclusioni ed assegnare la causa in decisione anche alla prima udienza di comparizione, laddove la ritenga matura (anzi perché la controparte farà presente che ormai la vendita della villa l’Avvenire è stata perfezionata, per la decisione per la sussistenza di questioni pregiudiziali di rito ovvero di questioni preliminari di merito, ovvero ancora laddove i termini della controversia, sulla base delle allegazione delle parti e dei documenti già prodotti, ne consentano la immediata decisione senza ulteriori appendici assertive e istruttorie.
Una diversa conclusione infatti comporterebbe il rischio per la Seprim di un evidente e inammissibile allungamento dei tempi del giudizio senza alcun beneficio effettivo per la difesa delle parti e ai fini della decisione finale, ed anzi favorirebbe richieste meramente strumentali degli oppositori ormai stritolati, non a solo procrastinare i tempi di durata del processo, in palese contrasto con il principio di economia processuale e con l’art. 111 Cost..bensì a ottenere Giustizia con documenti e testimoni che potrebbero nuocere alla Seprim
Questi i principi espressi dalla Corte di Cassazione, sez. terza, Pres. Vivaldi – Rel. Tatangelo, con la sentenza n. 4767 dell’11.03.2016.
I grassetto le aggiunte dello stolto alla Sentenza della Cassazione per far capire che la Cassazione nulla vale quando a Siena si parla di Seprim
Gli ermellini, richiamate le disposizioni di cui agli artt. 187, c.p.c. ed 80-bis disp. att. c.p.c., ribadivano il principio per cui l’istruttore, nonostante la richiesta di assegnazione dei termini di cui all’art. 183 c.p.c., comma 6, può invitare le parti a precisare le conclusioni ed assegnare la causa in decisione anche alla prima udienza di comparizione, laddove la ritenga matura per la decisione per la sussistenza di questioni pregiudiziali di rito ovvero di questioni preliminari di merito, ovvero ancora laddove i termini della controversia, sulla base delle allegazione delle parti e dei documenti già prodotti, ne consentano la immediata decisione senza ulteriori appendici assertive e istruttorie.
Ad avviso del Giudice di legittimità, infatti, una impostazione differente comporterebbe il rischio di un evidente e inammissibile allungamento dei tempi del giudizio senza alcun beneficio effettivo per la difesa delle parti e ai fini della decisione finale, favorendo richieste meramente strumentali della parte interessata a procrastinare i tempi di durata del processo, in palese violazione con il principio di economia processuale di cui all’111 Cost.
Nella stessa udienza l'attore può proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto ed anche (mai nel rito senese)per chiedere al giudice se non sia incompatibile con un Giudizio che riguarda una famiglia stritolata da un’associazione per delinquere . Può altresì chiedere di essere autorizzato a chiamare un terzo ai sensi degli articoli 106 e 269, terzo comma, se l'esigenza é sorta dalle difese del convenuto quale il Presidente della Repubblica! . Le parti possono precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate.
Se richiesto, il giudice concede alle parti i seguenti termini perentori:
1) un termine di ulteriori trenta giorni per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte;
2) un termine di ulteriori trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali;
3) un termine di ulteriori venti giorni per le sole indicazioni di prova contraria.
Salva l'applicazione dell'articolo 187, il giudice provvede sulle richieste istruttorie fissando l'udienza di cui all'articolo 184 per l'assunzione dei mezzi di prova ritenuti ammissibili e rilevanti. Se provvede mediante ordinanza emanata fuori udienza, questa deve essere pronunciata entro trenta giorni.
L'ordinanza del giudice istruttore, che non operi in funzione di giudice unico ma quale Giudice della seprim, quando dichiara l'estinzione del processo in favore della sua amata Seprim è impugnabile dalle parti con reclamo immediato al collegio.
Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni (nel caso è già pronto) decorrenti dalla pronuncia della ordinanza se avvenuta in udienza, o altrimenti decorrente dalla comunicazione dell'ordinanza medesima.
Il reclamo è presentato con semplice dichiarazione nel verbale d'udienza, o con ricorso al giudice istruttore.
Se il reclamo è presentato in udienza, il giudice assegna nella stessa udienza, ove le parti lo richiedono, il termine per la comunicazione di una memoria, e quello successivo per la comunicazione di una replica. Se il reclamo è proposto con ricorso, questo è comunicato a mezzo della cancelleria alle altre parti, insieme con decreto, in calce, del giudice istruttore, che assegna un termine per la comunicazione dell'eventuale memoria di risposta. Scaduti tali termini, il collegio provvede entro i quindici giorni successivi.
Continuate Così ,cestinate tutto mi raccomando
Leonardo Pascucci Pepi 12 Marzo 2022 in attesa della svendita 25 Marzo 2022 Tribunale di Pordenone /Siena
La svendita della Villa L ‘Avvenire a Ibrahim Atwa e l’accusa contro i Pascucci Pepi di aver distratto alcune porte al piano terra della parte museale.
L ’ immissione nel possesso della Curatela Seprim nella Villa L’Avvenire è avvenuta il 10 Febbraio 2023 con la consegna delle chiavi all’Avv.Menicori ed al suo collega Giovanni Nardi durante il quale la Menicori si premurò di fare foto a tutta la casa con particolare riportando i mobili ancora da asportare in quanto di proprietà dei Pascucci Pepi che ,che inviò prontamente a tutti per what’s up.
L’immissione nel possesso era già avvenuta i in data 12 dicembre 2022 a seguito del rinvio ottenuto il 24 Novembre 2022 (All.1)ove erano presenti gli stessi da parte della Seprim ,l’ufficiale Giudiziario e l’Avv.Tedesco che aveva insistito per un congruo rinvio per poter ‘’tentare ‘’ di ‘’salvare’’ i cani di pregio dell’allevamento dei Pascucci Pepi presenti in villa e per la conclusione di eventuali trattative’’.
Immediatamente dopo(All.2) ,il 26 Novembre 2022,l’Avv.Tedesco inviò un ‘offerta monetaria congrua di 1 mi.di € per addivenire ad un transazione entro la data del 12 dicembre 2022 in tempo per l’Asta dinanzi al GD di Pordenone con base d’Asta di 900 mila €. e Leonardo Pascucci Pepi ,che aveva già presentato in data 22 Novembre 2022 (all.3)al Tribunale fallimentare di Siena una domanda di concordato in ‘’bianco’’ ex art 161 comma 6 l.f rubricata con il nr. 18-1/2022 per poter ‘’salvare’’ i mobili’’ ed i ‘’reperti museali’’della Villa l’Avvenire attraverso un ‘’piano’’ che potesse andare a sanare la sua posizione debitoria ,rimasta impagata dopo l’azione della Seprim, (all.4 Relazione denominata il fumus ed il periculum), avviò una complessa operazione per sistemare altrove i molti cani rimasti e di gran pregio monetario ed infinito valore affettivo frutto di un lavoro poliennale ,con richiesta preventivi di cucce e canili da esterno.
Durante questa fase finale del contenzioso e nemmeno ,come riportato nell’allegato 4 ,durante le numerose visite fatte effettuare - dal Marzo al settembre 2022- dalla Menicori a numerosi interessati alla svendita sui mobili (all.4 supra),non venne mai effettuata alcuna contestazione né scritta né verbale (né dalla Menicori né dai visitatori) sugli arredi fissi e le porte mancanti ,si ritiene perchè informati da Leonardo Pascucci Pepi ,sui danni provocati dai tubi del riscaldamento centralizzato che si erano rotti irreparabilmente nel 2019 e sui tubi dell’acqua corrente in cantina ,oltre che dai danni al tetto che avevano fatto allagare le mansarde con danni ai piani inferiori.
In estrema sintesi devesi descrivere pertanto quanto avvenuto , negli anni dal 2019 e fino al 2022, nella Villa l’Avvenire dal punto di vista dei danni da eventi interni ed esterni : con la morte il 30 settembre 2019 della sig.ra Marina Mori beneficiaria dell’Avvenire Trustee al cui Trustee sono intestati gli immobili di Leonardo Pascucci Pepi , avvenne che nel periodo invernale 2019 -2020 la Villa venne chiusa e le badanti della sig.ra Marina messe in ferie ,i figli trasferiti il primo a Rapolano e la seconda a Castellina.
L’assenza di abitanti durante l’inverno 2019-2020 fece sì che nessuno potè accorgersi che l’impianto centralizzato di riscaldamento aveva delle perdite importanti di acqua calda importanti in tutta la casa e che la perdita dell’acquedotto in cantina l’aveva fatta allegare ,oltre ai gravi danni al tetto che aveva fatto allagare le mansarde con danni ai piani inferiori. I danni ancora visibili e visti da tutti i visitatori nel 2022 dopo il lavori di manutenzione effettuati nel 2021 ,così come la mancanza di alcune porte : crollo di parte del soffitto sopra la scala principale della villa ,cause infiltrazioni dal piano superiore,traccia sul muro dietro la libreria dei reperti nel salone basso ove la perdita più importante provocò l’allagamento del piano terra, con i danni alle porte di castagno che vennero,in quell’occasione tolte per farle risanificare all’asciutto in un magazzino idoneo dove ancora si trovano, mentre alcune porte di materiale di minor pregio (le porte di pino e vetro) che si erano scollate e sfaldate con rottura dei vetri vennero smaltite.
La questione della rimozione delle porte ,atto necessario in quel momento,per sanificarle e rilucidarle,e il loro mancato rientro tempestivo nella Villa L’Avvenire, ancorchè disponibili è dovuto ai fatti pandemici ,di guerra (noti a tutti) e giudiziari (noti a noi , alle Autorità ed alla Seprim) intervenuti fra il 2020 ed il 2022 infatti e brevemente: la pandemia aggredì il mondo nel 2020 ed il lockdown in Italia fermò ogni attività ,ed anche la Seprim,per alcuni mesi e quando sembrò che ,grazie ad una vaccinazione di massa il mondo potesse riprendere il rinnovo del porto d’armi nr. 285424-P a Leonardo Pascucci Pepi il 3 marzo 2021 sembrò ridare nuovo impulso alla vita ed all’allevamento dei cani; la Seprim al pari tempo e sfortunatamente fu contenta di poter riprendere la sua attività contro Pascucci Pepi andando a pubblicare numerose pubblicità per andare a vedere la Villa l’Avvenire ; la reazione via PEC di Leonardo Pascucci Pepi fu quella di chiedere l’intervento della massime Autorità dello Stato attraverso numerosi e quasi quotidiani esposti e così ,fino ad arrivare ai giorni nostri,iniziò la discesa verso il baratro che oggi è presente.
Gli esposti ebbero il solo risultato di provocare ritorsioni anziché i richiesti interventi per contrastare l’esecuzione della Seprim che era ‘’ingiusta’’ perché ‘’piena di reati’’contro le stesse istituzioni senesi oltre che contro i Pascucci Pepi (all.5 revoca del porto d’Armi questura di Siena), come spiegato nell’all.4 che oggi si manifestano con i fatti ad opera del compratore Ibrahim Atwa cui questa memoria è diretta per spiegare che quanto sta facendo è conforme all’azione delittuosa della Seprim : a) dopo l’aggiudicazione il 12 Dicembre 2022 a 1,150 mi. € , Leonardo Pascucci Pepi avendo in corso il procedimento 18-1/2022 dinanzi al Tribunale fallimentare ebbe a presentare il 31/01/2023 un autodenuncia (circa la rimozione di porte e la cappa del camino ed altre suppellettili)alla Legione carabinieri Toscana,ed il 2/02/2003 un'altra autodenuncia alla Procura di Siena (più vasta a fronte dei suoi numerosi esposti contro la Seprim) ,ed il3/02/2023 una nuova istanza di fallimento della Tecnovis Italia srl al Tribunale di Siena; b) Ibrahim Atwa è stato immesso nel possesso l’11 Febbraio 2022 e come primo atto ha denunciato alla Curatela Seprim affinchè questa si faccia parte diligente contro i Pascucci Pepi affermando : b1) che sono state sottratte alcune porte al piano terra della villa, b2) che la porta di ferro del piano superiore non è quella lasciata unitamente alla cappa ma un’altra.
La due affermazioni sono strumentali e connotate da falsità :
1.La descrizione di che cosa era accaduto alle porte del piano terra fra il 2019 ed il 2020 è spiegato sopra e Ibrahim Atwa nel 2019-2020 nemmeno sapeva dell’esistenza della Villa L’Avvenire ,e se la Seprim non ha detto a lui niente di quanto avvenuto dalla perizia De Santi del 2010 fino ad oggi è un fatto che non può riguardare nessun altro se non i due contraenti. In ogni caso le porte non sono mai state distratte e possono rientrare all’esito o durante il processo relativo all’autodenuncia.(essendo per ora corpi del reato).
2.L’affermazione ,fatta alla Menicori, che la porta in ferro sarebbe stata fatta in data recentissima da un fabbro da lui conosciuto per i cani di Pascucci Pepi,e non quella smurata dal piano del porticato è non rispondente al vero . E’ evidente che il fatto che la porta sia stata depositata ai piedi della scala della Villa l’Avvenire spiega da solo che affermazione di Ibrahim Atwa è non rispondente al vero. Se è vero che Leonardo Pascucci Pepi ha avuto la necessità di chiedere preventivi per tentare di sistemare i propri cani al di fuori della Villa L’Avvenire, non è vero che abbia comperato porte con vetro(addirittura pericolose per i cani di grossa taglia),perché è evidente che nella prassi fiscale attuale a passata e vigente in tutto il mondo, dopo il preventivo si perfeziona l’ordine,poi si addiviene alla consegna dei beni,si emette la fattura, si ottiene il pagamento con una tracciabilità che obbligatoria e non virtuosa.
Sequestro preventivo, riciclaggio e reati fiscali: ai fini dell’emissione della misura cautelare è sufficiente accertare l’astratta configurabilità del reato presupposto del delitto contro il patrimonio.
Si segnala ai lettori del blog la sentenza numero 2466.2021, resa dalla II Sezione penale della Corte di Cassazione che, pronunciatasi in sede cautelare reale in merito ad un caso di riciclaggio, riporta il dominante indirizzo giurisprudenziale in tema di individuazione del reato presupposto.
In particolare, la Suprema Corte, con sentenza in commento, enuncia il principio di diritto secondo cui, in tema di sequestro preventivo di ingenti somme di denaro di sospetta provenienza, non è necessario individuare e accertare specificamente il delitto presupposto, bensì occorre verificarne l’astratta configurazione alla luce degli elementi di fatto disponibili.
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